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Fondo vittime della strada

sinistri

Fondo di garanzia per le vittime della strada
Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, istituito
con legge n. 990 del 1969 (abrogata con l'entrata in
vigore del Codice delle Assicurazioni Private), è
amministrato, sotto la vigilanza del Ministero dello
Sviluppo Economico, dalla Consap con l'assistenza di un
apposito Comitato, presieduto dal Presidente della
Società, o in sua vece, dall'Amministratore Delegato,
composto da rappresentanti del Ministero dello Sviluppo
Econimico, del Ministero dell'Economia e delle Finanze,
della Consap, dell'Isvap, delle imprese di assicurazione e
dei consumatori.

Il Fondo per le vittime della strada, ai sensi dell'art. 283
del D.lgs n. 209 7/9/05, assolve allo scopo di provvedere
al risarcimento dei danni causati da:

veicoli o natanti non identificati, per soli danni alla
persona (dal 24 novembre 2007, a seguito del decreto
legislativo n.198 del 6 novembre 2007, il risarcimento è
dovuto anche per i danni alle cose, con una franchigia di
Euro 500,00, in caso di danni gravi alla persona);
veicoli o natanti non assicurati, per danni alla persona
nonché per danni alle cose con una franchigia, per
quest'ultimi, di Euro 500,00 (dal 24 novembre 2007, a
seguito del decreto legislativo n.198 del 6 novembre
2007, i danni alle cose verranno risarciti integralmente);
veicoli o natanti assicurati con Imprese poste in
liquidazione coatta amministrativa, sia per i danni alla
persona che per i danni alle cose;
veicoli posti in circolazione contro la volontà del
proprietario, sia per i danni alla persona che per i danni
alle cose.
Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, a seguito
del decreto legislativo n.198 del 6 novembre 2007, che
modifica l'art. 283 D.lgs n. 209/2005, provvede al
risarcimento del danno nei seguenti casi:

sinistri causati da veicoli spediti nel territorio della
Repubblica Italiana da un altro Stato dello Spazio
Economico Europeo (Paesi della UE + Islanda, Norvegia
e Lichtenstein) avvenuti nel periodo intercorrente dalla
data di accettazione della consegna del veicolo e lo
scadere del termine di 30 giorni (Art. 283, comma 1,
lett. d-bis), sia per i danni alla persona che per i danni
alle cose;
sinistri causati da veicoli esteri con targa non
corrispondente o non più corrispondente allo stesso
veicolo (Art. 283, comma 1, lett. d-ter), sia per i danni
alla persona che per i danni alle cose.
L'intervento del Fondo, nei casi sopracitati, è limitato al
massimale di legge vigente al momento del sinistro
(dall'11.12.2009 € 2.500.000,00 per danni a persona per
sinistro ed € 500.000,00 per danni a cose per sinistro).
Per consultare i massimali di legge relativi ai sinistri
verificatisi prima di tale data clicca qui

L'istruttoria e la liquidazione dei danni per i sinistri di cui
all'Art. 283 lett. a), b), d), d-bis) e d-ter) è quindi, per
legge, di esclusiva competenza dell'Impresa Designata,
individuata in base al luogo di accadimento del sinistro,
alla quale va inviata la richiesta di risarcimento dei danni
per l'apertura della pratica e nei cui confronti, in caso di
mancata definizione transattiva, deve essere esercitata
l'eventuale azione giudiziaria.

La designazione delle Imprese, valida per un triennio,
avviene per legge tramite provvedimento dell'Isvap
(l'ultimo attualmente in vigore è il provv. n. 2496 del
28/12/2006).

> per consultare il provvedimento ISVAP > clicca qui

> per conoscere gli indirizzi aggiornati delle Imprese
Designate, delle Imprese in L.C.A. e delle Imprese
Cessionarie ai quali inviare le richieste di risarcimento
danni > clicca qui

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